Investire in Algeria
Notevoli progressi per gli investitori stranieri iscritti a norma della legge 16-09 del 03/08/2016 della Repubblica Algerina Democratica e Popolare relativa alla promozione dell’investimento
Indice:
- Adeguamento del quadro di regolamentazione degli investimenti stranieri diretti (IDE)
- Armonizzazione tra il sistema degli incentivi e la politica economica dell’Algeria
- La revisione del dispositivo istituzionale
- Disposizioni pertinenti per gli investitori stranieri
Allegato I
Introduzione:
Numerose disposizioni della legge 16-09 del 03 Agosto 2016 relativa alla promozione dell’investimento1 sono portatrici di notevoli progressi e di procedure più coerenti e più vantaggiose per gli investitori stranieri. La presente nota si propone di spiegare la revisione del dispositivo che disciplina l’investimento e che si articola attorno a tre (3) assi, ossia:
- L’adeguamento del quadro di regolamentazione degli investimenti stranieri diretti (IDE)
- L’adeguamento del sistema degli incentivi e della politica economica dell’Algeria
- La revisione del dispositivo istituzionale
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1 Oggetto della legge 16-09 in virtù dell’articolo 1: fissare il regime applicabile agli investimenti nazionali e stranieri realizzati nelle attività economiche e di produzione di beni e servizi.
*Resta inteso che per investimento in virtù dell’articolo 2:
-Le acquisizioni di attivi che rientrano nel quadro della creazione di nuove atività, di ampliamento di capacità di produzione o di riabilitazione.
-le partecipazioni nel capitale di una società.
La presente nota contiene, anche, le disposizioni pertinenti agli investitori stranieri e contiene un allegato dettagliato dei tre piani di vantaggi concessi ai sensi della nuova legge relativa alla promozione dell’investimento.
- L’adeguamento del quadro di regolamentazione degli investimenti stranieri diretti (IDE):
A titolo dell’adeguamento del quadro di regolamentazione dell’IDE, la legge 16-09 del 03 Agosto 2016 opera il riposizionamento di alcune misure, l’adattamento o l’abrogazione di altre:
La regola 51-49, ritenuta di difficile applicazione e generando degli effetti non auspicabili (sia per gli investitori stranieri che per l’Algeria) è riposizionata e viene inserita nella legge 15-18 del 30 Dicembre 2015 relativa alla legge finanziaria per il 2016 (Art.66 della legge in questione). Lo stesso dicasi per la disposizione che disciplina il partenariato con le imprese pubbliche.
Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i diritti di prelazione, l’obbligo di ricorrere al finanziamento interno, la garanzia di trasferimento del capitale investito e dei ricavi che ne derivano nonché la consultazione preventiva del governo nel caso di cessioni; esse sono adeguate in virtù di questa legge.
La regola del bilancio della valuta in eccedenza, dell’obbligo di fornire delle informazioni sui movimenti di titoli e azionari di società di diritto algerino comprendente una partecipazione straniera, sono abrogate.
Il trattamento nazionale degli stranieri, rimesso in discussione dalla regolamentazione degli Investimenti Stranieri Diretti del 2009 è riesaminato a favore del principio di trattamento giusto ed equo delle persone straniere fisiche o giuridiche in materia di diritti e obblighi legati ai loro investimenti, fatte salve le convenzioni bilaterali, regionali o multilaterali firmati dallo Stato algerino (art.21).
L’armonizzzione tra il sistema degli incentivi e la politica economica dell’Algeria:
A titolo dell’armonizzazione tra il sistema degli incentivi e la politica economica dell’algeria, si nota, in virtù della nuova legge di promozione dell’investimento, l’eliminazione di misure di carattere congiunturale (vantaggi e esenzioni) a beneficio di una modulazione dei vantaggi in funzione della politica economica del paese (per zone geografiche, per settori prioritari per l’economia nazionale e per gli investimenti che generano posti di lavoro).
Inoltre, la soppressione di una contraddizione tramite l’ammissibilità ai vantaggi dei beni in natura che rientrano nell’ambito di operazioni di delocalizzazione di attività dall’estero, e dei beni che formano oggetto dell’esercizio dell’opzione di acquisto nell’ambito di un leasing internazionale (articolo 6) dovrebbe aprire nuove opportunità di investimento.
È opportuno segnalare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure tramite la creazione di un sistema automatico di accesso ai vantaggi, la messa in sinergia dei meccanismi d’incentivo esistenti e la soppressione della regola detta del non cumulo e la definizione di una regola consistente nell’assegnare il beneficio all’investitore dell’incentivo più vantaggioso in caso di coesistenza di vantaggi della stessa natura.
- La revisione del dispositivo istituzionale
La revisione del dispositivo istituzionale ha luogo attraverso:
-La semplificazione delle procedure e l’introduzione di un sistema di concessione automatica che mira ad alleggerire la missione di gestione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Investimento (ANDI) e del Consiglio Nazionale dell’Investimento (CNI) al fine di dedicarsi ad altri compiti più importanti (miglioramento del clima degli investimenti e dell’ambiente dell’impresa nonché la promozione proattiva dell’investimento nazionale ed estero).
-La creazione du quattro (4) centri coordinati e la messa in contatto tra i servizi locali di animazione economica (un centro di gestione dei vantaggi, un centro di adempimento delle formalità, un centro di sostegno alla creazione e infine un centro di promozione territoriale).
Disposizioni pertinenti per gli investitori stranieri:
Condizioni per usufruire dei vantaggi:
Registrazione presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Investimento (ANDI) in virtù dell’articolo 4. Un certificato è immediatamente rilasciato all’investitore, che lo autorizza ad usufruire presso tutte le amministrazioni ed organizzazioni competenti dei vantaggi ai quali dà diritto (art.8).
- Ammissibilità ai vantaggi
Sono ammissibili ai vantaggi previsti dalla presente legge:
-Gli investimenti volti alla creazione, all’espansione delle capacità di produzione e/o alla riabilitazione connessi alle attività o ai beni che non sono oggetto di esclusione dei vantaggi (art.5).
– I beni che costituiscono dei contributi esterni in natura rientranti nell’ambito di operazioni di delocalizzazione di attività dall’estero. Tali beni sono sdoganati con esenzione delle formalità del commercio estero e di domiciliazione bancaria, i beni oggetto dell’esercizio dell’opzione di acquisto dal locatario nel quadro di un leasing internazionale (a condizione che siano nuovi) (art.6).
- Modulazione dei vantaggi su tre (3) assi (articolo 7):
la legge per la promozione dell’investimento prevede tre (3) assi di vantaggi3:
–Vantaggi comuni a tutti gli investitori ammissibili,
–Vantaggi aggiuntivi a beneficio delle attività privilegiate (industria, agricoltura e turismo) e/o creatrici di occupazione (minimo 100 posti di lavoro fisso).
-Vantaggi eccezionali a beneficio degli investimenti che presentano un interesse particolare per l’economia nazionale (sotto forma di convenzione firmata con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Investimento (ANDI) previa approvazione del Consiglio Nazionale di Investimento)
4.Inalzamento della soglia di valore dell’investimento che richiede l’approvazione del Consiglio Nazionale di Investimento (CNI):
La soglia di valore dell’investimento che richiede l’approvazione del CNI è innalzata a 5 miliardi di dinari invece di 2 miliardi di dinari e ciò costituisce un’opportunità per gli investitori stranieri e un ulteriore passo avanti nell’ambito dello snellimento delle procedure e l’incoraggiamento degli investimenti (arti.14).
- Beneficio automatico dei vantaggi di realizzazione:
L’investitore potrà beneficiare in modo automatico dei vantaggi di realizzazione previsti dalla presente legge per tutti gli investimenti registrati presso l’ANDI (Art.4), (ad eccezione di quelli richiedenti l’approvazione del CNI e quelli iscritti sulla lista negativa), in virtù dell’articolo 8.
- Consumo dei vantaggi di realizzazione:
Il consumo effettivo dei vantaggi di realizzazione (articolo 10) è sottoposto a:
-L’iscrizione al registro delle imprese,
-Il possesso del codice di identificazione fiscale,
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3 Tali vantaggi sono dettagliati nell’allegato 1.
-al regime reale d’imposizione.
- Modalità di concessione dei vantaggi per l’esercizio:
La concessione dei vantaggi per l’esercizio prevista da detta legge sulla base di un verbale di accertamento di entrata in esercizio stabilito dai servizi fiscali territorialmente competenti (articolo 10).
- Termine di realizzazione:
Ai sensi dell’articolo 20, gli investimenti di cui all’articolo 1 e 2 (cf. Referenza N°1, P.1) devono essere realizzati entro un termine stabilito concordato con l’agenzia (ANDI). Il termine di realizzazione inizia a decorrere dalla data di registrazione (vedere le disposizioni dell’articolo 4 e figura sull’attestato d’iscrizione (articolo 8).
- Garanzie di trasferimento di capitali:
Ai sensi dell’articolo 25, la Garanzia di trasferimento del capitale investito e dei redditi per gli apporti di capitale in numerario, dei reinvestimenti in capitale degli utili sono ammessi quali apporti esterni, di trasferimento per gli apporti in natura o prodotti reali netti (purché siano di origine esterna e siano sottoposti ad una valutazione).
- Cessione e diritto di prelazione (Art.29-30-31):
Il diritto di prelazione come riordinato dalla nuova legge è allineato sulle pratiche internazionali, ossia il diritto di combattere la frode legata alla minorazione di valore delle azioni o quote sociali da una parte, e l’opportunità, per lo Stato, dall’altra parte, di opporsi in virtù del diritto di controllo conferito a tutti gli Stati ospitanti dell’investimento alle cessioni di attivi e di azioni di società che beneficiano di un regime fiscale preferenziale o che siano stati autorizzati ad avere accesso alla loro economia”.
- Monitoraggio degli investimenti:
Gli investimenti che beneficiano dei vantaggi concessi ai sensi della legge 16-09 del 3 Agosto 2016 sono soggetti ad un seguito per tutto il periodo di esenzione (accompagnamento, assistenza e raccolta di informazioni statistiche) durante il periodo di esenzione (articolo 32).
Allegato II
Elenco dei vantaggi previsti dalla legge 16-09 del 03 agosto 2016 relativa alla promozione dell’Investimento.
- Vantaggi comuni: oltre agli incentivi fiscali, parafiscali e doganali, gli investitori beneficiano di vantaggi su due fasi: la fase di realizzazione e la fase di valorizzazione.
VANTAGGI COMUNI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE (ART.12):
a-esenzione dei dazi doganali per i beni importati che rientrano direttamente nell’ambito della realizzazione dell’investimento.
b-esenzione IVA per i beni e i servizi importati o acquisiti localmente che rientrano direttamente nella realizzazione dell’investimento.
c-esenzione dei dazi di passaggio di proprietà a titolo oneroso e della tassa di pubblicità fondiaria per tutti gli acquisti immobiliari che rientrano nell’ambito dell’investimento.
d-esenzione dell’imposta di registro della tassa di pubblicità fondiaria e del canone demaniale sulle concessioni di beni immobiliari edificabili e non edificati destinati alla realizzazione dei progetti d’investimento.
e-detrazione al 90% sull’importo del canone di locazione annuale stabilito dai servizi demaniali durante la realizzazione.
f-esenzione dell’imposta fondiaria sulle proprietà immobiliairi che rientrano nell’ambito dell’investimento per 10 anni.
g-esenzione dell’imposta di registro degli atti costitutivi delle società e dei loro aumenti di capitale.
VANTAGGI COMUNI NELLA FASE DI VALORIZZAZIONE (ART.12):
Previa constatazione dell’entrata in funzione stabilita sulla base di un verbale da parte dei servizi fiscali a cura dell’investitore, i seguenti vantaggi saranno concessi per la durata di tre anni:
-Esenzione dell’imposta sugli utili delle socitetà
-Esenzione della tassa sull’attività professionale
-Detrazione del 50% sull’importo del canone di locazione annuale stabil
ito dai servizi demaniali.
- Vantaggi supplementari a favore delle attività privilegiate (art.13): questi vantaggi riguardano gli investimenti realizzati nelle località, la cui lista è stabilita per via regolamentare, del Sud o degli Alti Piani e in tutte la altre zone in cui lo sviluppo necessita di un contributo particolare dello Stato e beneficiano inoltre dei vantaggi comuni agli investimenti ammissibili citati sopra, sempre su due fasi.
VANTAGGI SUPPLEMENTARI A FAVORE DELLE ATTIVITA PRIVILEGIATE/FASE DI REALIZZAZIONE:
1-La copertura totale o parziale delle spese da parte dello Stato previa valutazione dell’agenzia delle spese per quanto riguarda i lavori d’infrastruttura necessari alla realizzazione dell’investimento
2-La riduzione dell’importo del canone di locazione annuale stabilito dai servizi demaniali per quanto concerne la concessione di terreni per la realizzazione di progetti d’investimento:
Pari ad un dinaro simbolico al m2 per un periodo di 10 anni e 50% dell’importo del canone per gli anni successivi.
Pari ad un dinaro simbolico al m2 per un periodo di 15 anni e 50% dell’importo del canone per gli anni successivi per quanto riguarda gli investimenti nelle wilayas del Grande Sud.
Vantaggi supplementari a favore delle attività privilegiate e/o creatrici di impiego (art.15-16):
VANTAGGI SUPPLEMENTARI A FAVORE DELLE ATTIVITA PRIVILEGIATE/FASE DI VALORIZZAZIONE:
Estensione dei vantaggi citati all’articolo 12, comma a) e b) per una durata di 10 anni dalla data d’inizio della fase di attuazione.
-Trattandosi di attività turistiche, industriali e agricole, i vantaggi e gli incentivi già in vigore non danno luogo ad un’applicazione cumulativa e l’investitore beneficia della facilitazione più vantaggiosa.
-La durata dei vantaggi derivanti dall’esercizio a favore degli investimenti realizzati al di fuori delle zone citate all’articolo 13 e di cinque (5) anni qualora creino oltre 100 posti di lavoro fissi.
- Vantaggi eccezionali a favore degli investimenti di particolare interesse per l’economia nazionale (art. 17 e 18). Tali vantaggi si sommano a quelli ricavati dai vantaggi comuni e dai vantaggi supplementari (art. 12-13 et 15) ai sensi dell’articolo 15 della presente legge.
VANTAGGI SUPPLEMENTARI:
1. I vantaggi possono riguardare:
– a. Un’estensione della durata dei vantaggi nella fase di valorizzazione di cui all’articolo 12 per un periodo massimo di dieci (10) anni.
– b. La concessione, ai sensi della legge in vigore sulle esenzioni o le riduzioni dei dazi doganali, imposte, tasse e ogni altra forma d’imposizione fiscale, di sovvenzioni, di aiuti o di sostegni finanziari e di facilitazioni che possono essere concesse per la realizzazione per la durata stabilita.
2. Il Consiglio Nazionale d’Investimento è abilitato a concedere secondo le modalità stabilite per via regolamentare e per una durata che non può superare i cinque (5) anni di esenzioni o di riduzioni dei dazi doganali, imposte e tasse compresa l’IVA applicata sui prezzi dei beni prodotti che rientrano nell’ambito delle attività industriali emergenti. Beneficiano del regime d’acquisto in esenzione i beni e le materie che rientrano nella produzione dei beni che beneficiano dell’esenzione della tassa sull’IVA, ai sensi delle norme del precedente paragrafo.
3. I vantaggi di realizzazione previsti dal presente articolo possono, previo accordo del CNI e secondo le modalità e le condizioni stabilite per via regolamentare, essere trasferite ai contraenti dell’investitore beneficiario, incaricati della realizzazione dell’investimento per conto di quest’ultimo.
MODALITA DI EROGAZIONE:
Convenzione negoziata tra l’investitore e l’Agenzia (ANDI) che agisce per conto dello Stato.
le opportunità di investimento nel settore dell’agricoltura e della pesca in Algeria:
- I vantaggi dell’agricolutra algerina:
-ampia diversità degli ambienti climatici
-scarso ricorso ai prodotti chimici
-grande mercato (locale e di vicinanza ai mercati esteri: bacino mediterraneo, paesi africani)
-possibilità di mettere sul mercato un’ampia gamma di prodotti di qualità, anche biologici, durante tutto l’arco dell’anno e fuori stagione.
L’Algeria incoraggia le imprese straniere, che dispongono delle competenze e delle conoscenze richieste, ad investire con i partner locali nelle filiere strategiche privilegiando progetti concreti in grado di dare risultati rapidi secondo la formula vincente vincente.
E opportuno ricordare che l’investimento straniero sarà effettuato ai sensi dell’articolo 58 della legge finanziaria aggiuntiva per il 2009 secondo cui il partner straniero detiene il 49% del capitale sociale della società creata in partenariato.
Nuove esigenze sono state espresse con forza sul campo in termini d’investimento a monte e a valle della produzione nel confezionamento, nella valorizzazione, nella trasformazione di frutta e verdura, della carne, dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonchè nell’ambito della produzione agricola e acquicola.
- Investimenti a monte della produzione:
-Servizi (studi, consigli e altre prestazioni)
-Imput agricoli (fattori di produzione)
-Materiale genetico (produzione di piantine, semi, riproduttori bovini, ovini e caprini)
-Medicinale veterinario
-Prodotti fitosanitari (pesticidi, erbicidi/diserbanti, fungicidi)
-Meccanizzazione e materiale agricolo (attrezzature tecniche)
-Sviluppo dell’irrigazione (sistema per risparmio idrico): a goccia, aspersione, irrigatori, irrigazione di complemento)
-Sviluppo di coltivazioni foraggere (erba medica, mais e altro….)
-Avvio di programmi serra a campate multiple
-Sviluppo della fertilizzazione
-Valorizzazione dei terreni agricoli (concessione nei perimetri irrigati)
-Sviluppo di allevamenti integrati (bovini da latte, carne rossa, cereali, arboricoltura)
-Riparazioni navali (scafi e macchinari)
-Fabbricazione di motori marini
-Fabbricazione di materiale per la pesca (retini, lenze, cavi d’acciaio galvanizzati)
-Fabbricazione di casse di plastica per prodotti alieutici
-Fabbricazione di gabbie marine galleggianti
- Investimento a valle della produzione:
-Esportazione di carne ovina (realizzazione di macelli secondo le norme sanitarie)
-Rinnovamento e densificazione delle cave (trasformazione vitivinicola)
-Realizzazione di unità di produzione lattiera (trasformazione e valorizzazione del latte)
-Realizzazione di unità di triturazione (semi oleaginosi)
-Sviluppo di reti di distribuzione
-Commercializzazione dei prodotti
-Realizzazione e valorizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e di logistica a freddo e a secco
-Sviluppo del trasporto frigorifero
-Realizzazione di silos di stoccaggio
- Investimento nel confezionamento, nella valorizzazione e nella trasformazione di frutta e verdura, della carne, dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
-Valorizzazione delle produzioni di carni rosse e bianche
-Valorizzazione dei prodotti locali (datteri, oliva da tavola, olio, fichi, uva da tavola e uva da vino)
-Valorizzazione dei prodotti agricoli di primizia per l’esportazione: patate, pomodori, zucchine, peperoni, peperoncino, cipolle, tartufi, carciofi, uva e datteri ecc….
-Promozione e valorizzazione di prodotti agricoli BIO
-Impianti oleifici
-Impianti dolciari
-Strutture per la produzione di miele
-Realizzazione di unità di trasformazione delle patate
-Impianti per la produzione di succhi di frutta
-Impianti per la produzione di marmellate (albicocche, fragole, fichi, mele e pere….)
-Realizzazione di unità di trasformazione di prodotti avicoli
-Realizzazione di unità di trasformazione di pellame e cuoio
-Materiali e attrezzatura: (confezionamento di frutta e verdura e della carne)
-Trasformazione e confezionamento di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
- Investimento nella produzione di:
-Cereali e legumi secchi
-Semi oleosi
-Latte
-Carni rosse e bianche
-Frutta e verdura di prima e primissima scelta
-Palme da dattero
-Legno
-Realizzazione di allevamenti d’acquacoltura d’acqua salata e d’acqua dolce