Elezioni
ISCRIZIONE SULLE LISTE ELETTORALI
L’immatricolazione consolare comporta automaticamente all’iscrizione sulla lista elettorale. Tutti i cittadini aventi il diritto al voto devono farne richiesta esplicita ai sensi dell’art.9 dell’ordinanza 97-07 del 06 Marzo 1997 modificata e completata recante legge organica sul regime elettorale.
Condizioni richieste per un elettore:
- Essere di nazionalità algerina;
- Aver compiuto diciotto (18) anni il giorno dello scrutinio;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Essere capaci di intendere e di volere;
- Essere iscritto sulla lista elettorale della Circoscrizione consolare.
Condizioni per l’iscrizione sulla lista elettorale:
- L’iscrizione è obbligatoria;
- Tutti i cittadini algerini e le cittadine algerine che soddisfano le condizioni legalmente richieste e non iscritti devono chiedere la loro iscrizione su una lista elettorale;
- I cittadini algerini stabiliti nella Circoscrizione Consulare e immatricolati presso l’Ufficio Consolare a Roma possono richiedere la loro iscrizione su:
- La lista elettorale per l’elezione delle Assemblee Popolari Comunali e le Assemblee Popolari di Wilaya dei seguenti comuni:
Comune di nascita dell’interessato;
Comune dell’ultimo domicilio dell’interessato;
Comune di nascita di uno dei ascendenti dell’interessato.
Revisione della lista elettorale:
Ci sono due tipi di revisione della lista elettorale sotto controllo della commissione amministrativa:
1 – Revisione annuale: o la revisione ordinaria della lista elettorale dal 1 al 31 Ottobre di ogni anno. L’ufficio Consolare cura l’affissione per avvisare i cittadini algerini dell’apertura della revisione della lista elettorale dal 1 Ottobre e mette disposizione dei citatdini algerini iscritti nella Circoscrizione Consolare i moduli da compilare e firmare per l’iscrizione o la cancellazione della lista elettorale.
2- Revisione straordinaria: si può procedere alla revisione in occasione di uno scrutinio. Le date per l’apertura e la chiusura del periodo della revisione della lista elettorale è definito da un decreto presidenziale.
Lo srutinio:
- Una tessera d’elettore è rilasciata ad ogni elettore iscritto sulla lista elettorale;
- Di norma, il voto ha una durata di un giorno in virtu del decreto presidenziale. Il corpo elettorale è convocato tre (03) mesi prima della data del voto;
- La data dell’apertura del voto può essere anticipata di centoventi (120) ore per i cittadini residenti all’estero;
- Il voto è personale e segreto;
- L’elettore può esercitare il suo diritto di voto per procura;
- Si può votare con procura se l’elettore è:
– Ricoverato o sotto cura domiciliare;
– Invalido o disabile;
– lavoratore in un altra Circoscrizione Consolare, in viaggio, trattenuto sul posto del lavoro
il giorno dello scrutinio o all’estero;
– Il periodo del rilascio delle procure è fissato per via regolamentare.
7.I cittadini algerini stabiliti nella Circoscrizione Consolare che esercitano il loro diritto di voto presso l’Ufficio Consolare a Roma possono votare durante le elezioni presidenziali, le consultazioni referedarie e le elezioni legislative. Possono chiedere di partecipare al voto per procura in caso di impedimento anche per le elezioni delle Assemblee Popolari Comunali e delle Assemblee Popolari delle Wilaya.