Elezioni

ISCRIZIONE SULLE LISTE ELETTORALI

L’immatricolazione consolare comporta automaticamente all’iscrizione sulla lista elettorale. Tutti i cittadini aventi il diritto al voto devono farne richiesta esplicita ai sensi dell’art.9 dell’ordinanza 97-07 del 06 Marzo 1997 modificata e completata recante legge organica sul regime elettorale.

Condizioni richieste per un elettore:

  • Essere di nazionalità algerina;
  • Aver compiuto diciotto (18) anni il giorno dello scrutinio;
  • Godere dei diritti civili e politici;
  • Essere capaci di intendere e di volere;
  • Essere iscritto sulla lista elettorale della Circoscrizione consolare.

Condizioni per l’iscrizione sulla lista elettorale:

  • L’iscrizione è obbligatoria;
  • Tutti i cittadini algerini e le cittadine algerine che soddisfano le condizioni legalmente richieste e non iscritti devono chiedere la loro iscrizione su una lista elettorale;
  • I cittadini algerini stabiliti nella Circoscrizione Consulare e immatricolati presso l’Ufficio Consolare a Roma possono richiedere la loro iscrizione su:
  • La lista elettorale per l’elezione delle Assemblee Popolari Comunali e le Assemblee Popolari di Wilaya dei seguenti comuni:

Comune di nascita dell’interessato;

Comune dell’ultimo domicilio dell’interessato;

Comune di nascita di uno dei ascendenti dell’interessato.

Revisione della lista elettorale:

Ci sono due tipi di revisione della lista elettorale sotto controllo della commissione amministrativa:

1 – Revisione annuale: o la revisione ordinaria della lista elettorale dal 1 al 31 Ottobre di ogni anno. L’ufficio Consolare cura l’affissione per avvisare i cittadini algerini dell’apertura della revisione della lista elettorale dal 1 Ottobre e mette disposizione dei citatdini algerini iscritti nella Circoscrizione Consolare i moduli da compilare e firmare per l’iscrizione o la cancellazione della lista elettorale.

2- Revisione straordinaria: si può procedere alla revisione in occasione di uno scrutinio. Le date per l’apertura e la chiusura del periodo della revisione della lista elettorale è definito da un decreto presidenziale.

Lo srutinio:

  1. Una tessera d’elettore è rilasciata ad ogni elettore iscritto sulla lista elettorale;
  2. Di norma, il voto ha una durata di un giorno in virtu del decreto presidenziale. Il corpo elettorale è convocato tre (03) mesi prima della data del voto;
  3. La data dell’apertura del voto può essere anticipata di centoventi (120) ore per i cittadini residenti all’estero;
  4. Il voto è personale e segreto;
  5. L’elettore può esercitare il suo diritto di voto per procura;
  6. Si può votare con procura se l’elettore è:

            – Ricoverato o sotto cura domiciliare;

            – Invalido o disabile;

            – lavoratore in un altra Circoscrizione Consolare, in viaggio, trattenuto sul posto del lavoro

               il giorno dello scrutinio o all’estero;

            – Il periodo del rilascio delle procure è fissato per via regolamentare.

   7.I cittadini algerini stabiliti nella Circoscrizione Consolare che esercitano il loro diritto di voto presso l’Ufficio Consolare a Roma possono votare durante le elezioni presidenziali, le consultazioni referedarie e le elezioni legislative. Possono chiedere di partecipare al voto per procura in caso di impedimento anche per le elezioni delle Assemblee Popolari Comunali e delle Assemblee Popolari delle Wilaya.